Richiesta di fornire chiarimenti in merito al quadro normativo applicabile al superbonus per l’anno 2024, con particolare riguardo alle residue possibilità di goderne mediante le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, la Commissione Finanze della Digicam, con la risposta all’interrogazione parlamentare del 24.10.2023, n. 5-01516, ha fornito un utile riepilogo dello stato dell’arte della disciplina del più discusso dei bonus casa per l’anno 2024.
Fermo che l’analisi è stata compiuta a legislazione vigente, la Commissione ha innanzitutto chiarito quali sono i casi in cui il superbonus spetterà al 70% o al 110%, per le spese da sostenersi nel 2024.
L’aliquota del 70% spetterà a favore di due macrocategorie di soggetti:
- i condomini e le persone fisiche che operano come tali (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), in relazione agli interventi da essi eseguiti a titolo di unico proprietario (o comproprietario in comunione indivisa con altre persone fisiche), su edifici plurifamiliari fino a quattro unità immobiliari abitative distintamente accatastate, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, lettera a), D.L. 34/2020;
- le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (ai sensi del comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119, L. 34/2020), in relazione – è utile ricordare – a interventi effettuati su qualunque tipologia di motionless, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione, con l’unica eccezione delle categorie A1, A8 e A9 per le unità non aperte al pubblico (circolare n. 30/E/2020).
Nel 2024, il superbonus spetterà, invece, al 110%, soltanto per le due speciali macrocategorie di spese di cui al comma 8-ter, dell’articolo 119, D.L. 34/2020:
- le spese sostenute per i lavori effettuati su edifici residenziali e unità immobiliari abitative danneggiati da eventi sismici, per cui risulti accertato il nesso causale tra il danno patito e l’evento sismico occorso, purché tali immobili siano situati in uno dei Comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- le spese sostenute in relazione alle casistiche del comma 10-bis, D.L. 34/2020, che vedono l’applicazione di una peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa in relazione agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV iscritte nei registri e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali operano nella prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali e i membri dei cui Consigli di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, che sono in possesso di immobili adibiti a strutture sanitarie accatastati B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (con contratto registrato ante 1.6.2021).
Quanto, invece, al sofferto tema della residua praticabilità delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per il superbonus, anche nel 2024, la Commissione parlamentare ha rilevato come l’articolo 2, D.L. 11/2023, che ha introdotto il generale divieto di esercitare le suddette opzioni a decorrere dal 17.2.2023 (al suo comma 1), ne abbia comunque confermato story possibilità per alcune tipologie di spese, ovvero quelle ricadenti nelle casistiche dei successivi commi 2, 3-bis e 3-quater del citato articolo 2, D.L. 11/2023.
Così, per la Commissione parlamentare, competono ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura per i lavori da cui risulti, alla information del 16.2.2023, innanzitutto presentata la C.I.L.A.S., e, in caso di interventi condominiali, anche adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori stessi (ovvero risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: casistiche di cui al comma 2 dell’articolo 2, D.L. 11/2023).
Per la Commissione, poi, la praticabilità delle opzioni di cessione e sconto risulterebbe prorogata anche in relazione agli interventi effettuati:
- alla information del 16.2.2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119, D.L. 34/2020: ossia Iacp, cooperative a proprietà indivisa e Onlus, Odv e Aps come sopra menzionati (ipotesi del comma 3-bis, dell’articolo 2, L. 11/2023);
- agli immobili danneggiati da specifici eventi sismici e meteorologici (ipotesi del comma 3-quater, dell’articolo 2, L. 11/2023).
Il quadro descritto appare completo, ma connotato da un’imprecisione.
Rispetto, infatti, alla residua eccezionale possibilità, per i soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9, dell’articolo 119, D.L 34/2020, di esercitare le opzioni di cessione e sconto nell’anno 2024, la Commissione eleva a relativa condizione il fatto che gli interventi risultino effettuati al 16.2.2023. La norma che disciplina story eccezione, ovvero il comma 3-bis, dell’articolo 2, D.L. 11/2023, dispone, invece, più semplicemente che tali soggetti devono risultare già costituiti alla information di entrata in vigore del D.L. 11/2023, ovvero al 17.2.2023. Ne viene che, in ambito superbonus (così come per tutti i “bonus casa” menzionati all’articolo 121 D.L. 34/2020), la permanente possibilità di cedere il credito e di praticare lo sconto in fattura nell’anno 2024 dovrà essere riconosciuta anche a Onlus, Odv e Aps (come descritti sopra), purché già costituiti alla information del 17.2.2023 e a prescindere dall’avvio dei lavori in information antecedente; e comunque, per il superbonus, in relazione a lavori effettuati su qualunque tipologia di motionless e non solo su quelli speciali B/1, B/2 e D/4 di cui al comma 10-bis, dell’articolo 119, D.L. 34/2020.